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statuto

 Organo del Sindacato Autonomo Università e Ricerca
 
 

 il S.A.U.R. aderisce alla CIDA - Manager e alte professionalità per l'Italia

Anno 30 - 5 aprile 2018 

Lo Statuto del SAUR

TITOLO I (Costituzione e scopi)

Art. 1 - È costituito con sede in Milano, Via De Amicis 4, il SAUR, Sindacato Autonomo Università e Ricerca, organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma, di tutti coloro che operano nelle Università, negli enti di Istruzione superiore e di ricerca e nel Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il SAUR rifiuta la concezione secondo la quale l'Università sarebbe soltanto il punto terminale di un sistema scolastico complessivamente inteso come una sorta di agenzia di socializzazione di massa finalizzata all'affermazione e alla diffusione di ideologie e di progetti politici, culturali o religiosi tendenzialmente totalizzanti; rifiuta altresì il punto di vista di coloro che credono di dover garantire e promuovere la serietà, la credibilità e l'efficienza del nostro sistema universitario ancorandolo ad una logica puramente aziendalistica ed economicistica. Entrambi questi atteggiamenti sono ritenuti dal SAUR, sia pure per motivi differenti, intrinsecamente lesivi di quei principi e di quei valori di dignità e di autonomia dell'istituzione universitaria e della ricerca scientifica ai quali non può non ispirarsi uno stato democratico culturalmente, socialmente, ed economicamente evoluto.
Il SAUR sostiene che solo nel più integrale rispetto della libertà e dell'autonomia di un'istituzione universitaria intesa come luogo dell'elaborazione e della trasmissione critica del sapere, al di fuori di ogni condizionamento politico ed economico, sia perseguibile il duplice obiettivo di favorire la maturazione etica e civica delle nuove generazioni e di assicurare il progresso, anche materiale, della nazione.
Art. 2 - Il SAUR ha l'obiettivo di migliorare le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche dell'attività universitaria e della ricerca, tutelando gli interessi collettivi e individuali dei lavoratori di cui all'art.1, stipulando accordi e convenzioni, intervenendo nelle scelte di politica sociale ed economica, partecipando alle attività degli Organi pubblici che si interessano della previdenza e della assistenza dei lavoratori, intervenendo a qualunque livello e in qualsiasi sede competente. Non ha scopo di lucro.
Art.3 - A tal fine è impegnato a collaborare con altri Enti e/o Organizzazioni italiani ed europei e può aderire a una Confederazione sindacale il cui statuto non contrasti con il presente.

TITOLO II (Soci - democrazia interna)

Art. 4 - Sono soci del SAUR tutti coloro che si impegnano all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi statutari e che versano la quota di tesseramento. Hanno titolo all'iscrizione i lavoratori indicati all'art.1, in attività o in pensione o in attesa di iniziare il servizio.
Art. 5 - I soci hanno diritto all'assistenza del SAUR nell'ambito sindacale. Decadono per espulsione, dimissioni o per morosità.
Art. 6 - Particolari gruppi, sottocategorie e interessi potranno trovare specifica tutela in organizzazioni istituzionalizzate, federate nel SAUR, secondo apposite normative.
Art. 7 - Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi Organi competenti. Le decisioni degli Organi Direttivi potranno, a richiesta anche di uno solo dei componenti di tali organi, essere assunte mediante voto segreto e diretto.

TITOLO III (Struttura)

Art. 8 - Sono organi centrali del SAUR:
-il Congresso Nazionale;
-il Consiglio Nazionale;
-la Segreteria Generale;
-il Segretario Generale;
-il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 - Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Sindacato. Esso si riunisce ordinariamente ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Nazionale e in via straordinaria su richiesta di almeno il trenta per cento degli iscritti al sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.
Art.10 - Il Congresso è composto dai soci che possono intervenire personalmente o delegare altro socio. Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Art.11 - Spetta al Congresso eleggere il Consiglio Nazionale e il collegio dei Probiviri, fissare le direttive generali dell'attività del Sindacato, modificare, a maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati in Congresso, lo Statuto del SAUR.

TITOLO IV (Gli organi permanenti centrali)

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato fra un congresso e l'altro; si riunisce ordinariamente subito dopo il Congresso e almeno una volta l'anno; straordinariamente su richiesta di 1/3 dei componenti od ogni qual volta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.
Art. 13 - Spetta al Consiglio nazionale eleggere la Segreteria Generale, impartire direttive per l'attuazione delle delibere congressuali, decidere su tutte le questioni organizzative e amministrative del Sindacato, fissare le quote di tesseramento di spettanza centrale, approvare i bilanci preventivi e consultivi, nominare per cooptazione altri membri nel proprio seno.
Art. 14 - Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario generale. Sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri.
Art.15 - La Segreteria Generale è eletta dal Consiglio Nazionale, rappresenta legalmente il Sindacato e attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio nazionale, curando i collegamenti con gli Organi periferici e quelli previsti dall'art. 3.
Nomina nel suo seno il Segretario generale, un Vice-segretario generale, un Vice Segretario Amministrativo. Affida incarichi di rappresentanza e di organizzazione particolare o periferica.
Art. 16 - Il Segretario Generale coordina l'attività del Consiglio Nazionale, assicura la direzione unitaria del Sindacato nel rispetto dello Statuto e dei principi democratici, rappresenta in ogni caso il SAUR, può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale.
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Ha il compito di esaminare e decidere sulle questioni che possono sorgere fra i soci o fra questi e il Sindacato; tali decisioni vengono motivate e notificate per iscritto.

TITOLO V (Gli organi periferici)

Art. 18 - In ambito locale (regionale, provinciale o d'Ateneo) i soci possono costituire un'organizzazione periferica, con funzioni di rappresentanza e di azione locale, in forme analoghe a quelle nazionali o anche diverse, scelte localmente in accordo con la Segreteria Nazionale.
Art.19 - Nelle Università non statali viene eletta ogni cinque anni una Consulta d'Ateneo che ha la rappresentanza legale del SAUR, a qualsiasi effetto, e può stipulare accordi sindacali anche senza il parere degli altri Organi centrali o periferici.

TITOLO VI (Norme amministrative e generali)

Art.20 - Le entrate del Sindacato sono costituite dalle quote associative, dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite, da eventuali elargizioni e contribuzioni volontarie. Le uscite sono costituite dalle spese di organizzazione e di amministrazione, deliberate dai competenti organi o dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti delle competenti autorità. Eventuali altre spese facoltative devono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse del SAUR. Il SAUR inoltre è editore del proprio periodico ufficiale.
Art.21 - Lo scioglimento del SAUR deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole di 2/3 dei soci.
 


 

 


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